D.P.R. 136/2009
Art. 35 — Liquidazione della spesa l
Art. 35. Liquidazione della spesa l. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto. 2. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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