D.P.R. 136/2009
Art. 11 — Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio segreteria e personale
Art. 11. Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio segreteria e personale 1. Il servizio amministrativo del Circolo e' diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 12. 2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'articolo 6 del RAD. In particolare: a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni; b) ordina i pagamenti e le riscossioni; c) ordina il carico e lo scarico dei materiali; d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso. 3. Il Capo del servizio amministrativo e' nominato dal Segretario generale della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito, del Corpo di commissariato della Marina o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico logistico, specialita' di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello Stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8, il direttore del Circolo, in qualita' di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici: a) ufficio attivita' istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attivita' volte al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3; b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attivita' di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonche' altri servizi di carattere generale. 5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonche' del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c), del RAD. Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il seguente: «Art. 6 (Organi della gestione amministrativa e competenze). - 1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica e' stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante: a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna; b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio; c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali. 2. Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria ed al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva. 3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti organi della gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) il capo della gestione finanziaria espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili; b) il capo della gestione patrimoniale cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali ed in particolare: il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento ed il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili ed alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata; c) il cassiere e' il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le scritture contabili e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti; d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti; e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per omessa vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti; f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarita'; g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento ed alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato; h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo. 4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme vigenti. 5. La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Qualora non sia prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri. 6. Le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. La carica di capo della gestione patrimoniale e', di norma, ricoperta, nell'Esercito, da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al precedente comma 4. 7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa. 8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente. 9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della difesa.».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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