D.P.R. 136/2009
Art. 10 — Collegio dei revisori dei conti
Art. 10. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente regolamento limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), e all'articolo 13, comma 1. Esso e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente. 2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilita'. In particolare, provvede a: a) controllare l'andamento contabile e amministrativo; b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia; c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale. 3. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio. 4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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