D.P.R. 167/2006
Art. 68 — Istituti di istruzione
Art. 68. Istituti di istruzione 1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole. 2. L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri Paesi e' disciplinata, anche in ragione di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati. 3. L'amministrazione e la contabilita' dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel presente regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi. 4. Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'amministrazione. Ai corsi organizzati dall'amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti. 5. Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e di gestione delle mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1. Nota all'art. 68: - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 68.
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