D.P.R. 167/2006
Art. 67 — Ispezioni tecnico-logistiche
Art. 67. Ispezioni tecnico-logistiche 1. Le ispezioni tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare: a) il funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo in relazione ai compiti istituzionali ed ai riflessi di ordine economico ed amministrativo connessi al funzionamento dei servizi stessi; b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture. 2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega ad ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale, che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal comando generale o sono delegate ad ufficiali dell'Arma stessa. 3. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 67.
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