D.P.R. 167/2006
Art. 34 — Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso
Art. 34. Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso 1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all'articolo 32, comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi gia' realizzati ed a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione ed al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute. 2. Per soddisfare esigenze urgenti ed impreviste connesse con l'efficienza e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilita' di provvedere con contratti accentrati gia' eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilita' amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 34.
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