D.P.R. 167/2006
Art. 33 — Autorizzazioni all'impegno ed assegnazione dei fondi
Art. 33. Autorizzazioni all'impegno ed assegnazione dei fondi 1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento. 2. I centri di responsabilita' amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa. 3. I centri di responsabilita' amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dal collegio a cui e' affidato il servizio di controllo interno del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nota all'art. 33: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11. della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 33.
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