D.P.R. 296/2005
Art. 7 — Lavori di manutenzione
Art. 7. Lavori di manutenzione 1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. 2. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. - 3. (Omissis). 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.».
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