D.P.R. 296/2005
Art. 6 — Risoluzione e recesso della locazione
Art. 6. Risoluzione e recesso della locazione 1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere: a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio; b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile. 4. L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. Nota all'art. 6: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo degli artitoli 1283 e 1456 del codice civile: «Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore. La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.». «Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.».
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