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D.P.R. 115/2002

Art. 8 — Onere delle spese

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/8parte di D.P.R. 115/2002
Art. 8. (Onere delle spese) 1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

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