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D.P.R. 115/2002

Art. 7 — Rogatorie all'estero

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/7parte di D.P.R. 115/2002
Art. 7. (Rogatorie all'estero) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico. Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.

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