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D.P.R. 77/2001

Art. 9 — Condizioni per la cessazione delle offerte

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/9parte di D.P.R. 77/2001
Art. 9. Condizioni per la cessazione delle offerte 1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta puo' essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autorita' e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autorita' giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autorita' qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.

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