D.P.R. 77/2001
Art. 10 — Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali
Art. 10. Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali 1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autorita' con apposito provvedimento. Non puo' essere introdotta ne' mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni. 2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autorita' rende note con le modalita' previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni. 3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue: a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo si adopera per garantire la continuita' del servizio per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autorita' l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonche' la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio; b) mantenimento dell'integrita' della rete: l'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformita' alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali. Non e' ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrita' della rete, fintantoche' sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale; c) interoperabilita' dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non puo' essere applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilita' dei servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale; d) protezione dei dati: l'Autorita' puo' limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata. 4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia piu' conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata puo' essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La fornitura della linea affittata e' ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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