D.P.R. 77/2001
Art. 22 — Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali
Art. 22. Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali 1. L'Autorita' puo' adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parita' di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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