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D.P.R. 77/2001

Art. 21 — Posti telefonici pubblici a pagamento

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/21parte di D.P.R. 77/2001
Art. 21. Posti telefonici pubblici a pagamento 1. L'Autorita' garantisce la disponibilita' sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autorita' puo' non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purche' accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili. 2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilita' di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza. Note all'art. 21: - La decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concerne l'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza.

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