D.P.R. 283/2000
Art. 23 — Autorizzazione alla vendita di singoli beni
Art. 23. Autorizzazione alla vendita di singoli beni 1. Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli immobili. 2. La richiesta e' accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione e' corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica. 3. Entro il termine di centoventi giorni il Soprintendente regionale: a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6, del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico; b) si pronuncia sull'interesse artistico e storico dell'immobile, e chiede all'ente la documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al fine di concedere l'autorizzazione alla vendita; c) dichiara che il bene non riveste interesse artistico e storico. 4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni. 5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera b), i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione alla vendita, decorrono dal momento del ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Note all'art. 23: - Per l'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 4. - Per l'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.
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Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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