D.P.R. 283/2000
Art. 22 — Autorizzazione alla vendita di beni di interesse artistico e storico
Art. 22. Autorizzazione alla vendita di beni di interesse artistico e storico 1. Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le province e i comuni possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse artistico e storico. 2. La richiesta di autorizzazione e' corredata, oltre che della documentazione indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione storico-architettonica sull'immobile, recante anche indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione e' corredata dalla documentazione catastale e dalla pertinente documentazione grafica e iconografica. 3. Il Soprintendente regionale, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 10. 4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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