Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1995Art. 12
D.P.R. 420/1995

Art. 12 — Disposizione transitoria

ELI /it/dpr/1995/09/04/420/art/12parte di D.P.R. 420/1995
Art. 12. Disposizione transitoria 1. La dichiarazione e le domande di autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono essere conformi agli schemi riportati, rispettivamente, negli allegati F, G, H ed I. 2. Gli interessati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente decreto. Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103: "Art. 12 (Disposizione transitoria). - 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.