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D.P.R. 420/1995

Art. 11 — Validita' delle autorizzazioni

ELI /it/dpr/1995/09/04/420/art/11parte di D.P.R. 420/1995
Art. 11. Validita' delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validita' di nove anni e sono rinnovabili. 2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

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