D.P.R. 420/1995
Art. 11 — Validita' delle autorizzazioni
Art. 11. Validita' delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validita' di nove anni e sono rinnovabili. 2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera o)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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