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D.P.R. 595/1993

Art. 8 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/8parte di D.P.R. 595/1993
Art. 8. 1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento". 2. Nel comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "il brevetto" sono sostituite dalle parole "il marchio". 3. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "un mese" sono sostituite dalle parole "due mesi". Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 795/1948, come modificati dal decreto qui pubblicato: "Art. 12. - Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte". "Art. 13. - La documentazione incompleta all'atto del deposito puo' essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito stesso, salvo il disposto del successivo art. 26".

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