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D.P.R. 595/1993

Art. 7 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/7parte di D.P.R. 595/1993
Art. 7. 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "11. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonche' i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione puo' essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa". Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 795/1948, nella formulazione originaria: "Art. 11. - La domanda per brevetto di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare del brevetto o dal suo avente causa, nel modo prescritto per la domanda dei brevetti di primo deposito. La domanda deve contenere il numero degli eventuali brevetti di rinnovazione".

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