D.P.R. 595/1993
Art. 11 — 1
Art. 11. 1. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "il brevetto" e' sostituita dall'espressione "la registrazione". Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 23. - Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto per il quale e' consentito il trasferimento del marchio".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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