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D.P.R. 595/1993

Art. 11 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/11parte di D.P.R. 595/1993
Art. 11. 1. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "il brevetto" e' sostituita dall'espressione "la registrazione". Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 23. - Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto per il quale e' consentito il trasferimento del marchio".

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