D.P.R. 595/1993
Art. 10 — 1
Art. 10. 1. Nel comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "o merci" sono sostituite dalle parole "o su materiali inerenti alla prestazione del servizio" e le parole "allegare alla domanda di brevetto" sono sostituite dalle seguenti "allegare alla domanda di registrazione". 2. Nel n. 2) del comma 2 del medesimo art. 21, le parole "o merce" sono sostituite con le parole "o il materiale". Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato: "Art. 21. - Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione temporanea, a norma degli articoli 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato, nella carta bollata prescritta, debitamente legalizzato, del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza della esposizione. Il certificato deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore; 2) la data in cui il prodotto o il materiale portante il marchio, e' stato consegnato per l'esposizione; 3) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione. Sul certificato medesimo deve essere applicato in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del marchio. In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorita' consolari italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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