Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 94
D.P.R. 447/1988

Art. 94 — Termine per l'intervento

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/94parte di D.P.R. 447/1988
Art. 94. Termine per l'intervento 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 93 Art. 95 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.