D.P.R. 447/1988
Art. 93 — Intervento degli enti o delle associazioni
Art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni 1. Per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorita' procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilita': a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale rappresentante; b) l'indicazione del procedimento; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa e' stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1. 3. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione. 4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
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