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D.P.R. 447/1988

Art. 708 — Provvedimento di estradizione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/708parte di D.P.R. 447/1988
Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna 1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione. 2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. 3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione. 4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. 6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.

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