Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 707
D.P.R. 447/1988

Art. 707 — Rinnovo della domanda di estradizione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/707parte di D.P.R. 447/1988
Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione 1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 706 Art. 708 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.