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D.P.R. 447/1988

Art. 649 — Divieto di un secondo giudizio

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/649parte di D.P.R. 447/1988
Art. 649. Divieto di un secondo giudizio 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

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