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D.P.R. 447/1988

Art. 648 — Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/648parte di D.P.R. 447/1988
Art. 648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

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