D.P.R. 447/1988
Art. 620 — Annullamento senza rinvio
Art. 620. Annullamento senza rinvio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime; d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente; f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo; g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona; h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello; l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero puo' essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
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