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D.P.R. 447/1988

Art. 619 — Rettificazione di errori non determinanti annullamento

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/619parte di D.P.R. 447/1988
Art. 619. Rettificazione di errori non determinanti annullamento 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti. 2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. 3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge piu' favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

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