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D.P.R. 447/1988

Art. 608 — Ricorso del pubblico ministero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/608parte di D.P.R. 447/1988
Art. 608. Ricorso del pubblico ministero 1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. 3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. 4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore della Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

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