D.P.R. 447/1988
Art. 607 — Ricorso dell'imputato
Art. 607. Ricorso dell'imputato 1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. 2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
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