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D.P.R. 447/1988

Art. 510 — Verbale di assunzione dei mezzi di prova

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/510parte di D.P.R. 447/1988
Art. 510. Verbale di assunzione dei mezzi di prova 1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2. 2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte delle persone esaminate. 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

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