D.P.R. 447/1988
Art. 509 — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
Art. 509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie 1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
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