Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 51
D.P.R. 447/1988

Art. 51 — Uffici del pubblico ministero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/51parte di D.P.R. 447/1988
Art. 51. Uffici del pubblico ministero 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 50 Art. 52 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.