D.P.R. 447/1988
Art. 50 — Azione penale
Art. 50. Azione penale 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 2. Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio. 3. L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
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