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D.P.R. 447/1988

Art. 453 — Casi e modi di giudizio immediato

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/453parte di D.P.R. 447/1988
Art. 453. Casi e modi di giudizio immediato 1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato, puo' chiedere il giudizio immediato. La richiesta contiene i requisiti previsti dall'articolo 417. 2. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 3. L'imputato puo' chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

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