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D.P.R. 447/1988

Art. 452 — Trasformazione del rito

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/452parte di D.P.R. 447/1988
Art. 452. Trasformazione del rito 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'articolo 422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443.

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