D.P.R. 447/1988
Art. 423 — Modificazione dell'imputazione
Art. 423. Modificazione dell'imputazione 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come e' descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non e' presente, la modificazione della imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione. 2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 423, comma 1 e l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 423.
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