D.P.R. 447/1988
Art. 422 — Sommarie informazioni ai fini della decisione
Art. 422. Sommarie informazioni ai fini della decisione 1. Quando non provvede a norma dall'articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la discussione, puo' indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. 2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisivita' ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. 3. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. 4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento e' data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 5. L'udienza e' fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia gia' decorso, l'udienza e' fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza. 6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio e' notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta. 7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 422, comma 2.
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