D.P.R. 447/1988
Art. 420 — Costituzione delle parti
Art. 420. Costituzione delle parti 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. 3. Se il difensore dell'imputato non e' presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. 4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza e' comunicata ai presenti. 5. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 420.
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art.23, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 420-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 420-ter.
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