D.P.R. 447/1988
Art. 419 — Atti introduttivi
Art. 419. Atti introduttivi 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. 2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti. 3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e' notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullita'.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 419, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 419.
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