D.P.R. 447/1988
Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero
Art. 359. Consulenti tecnici del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
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