D.P.R. 447/1988
Art. 358 — Attivita' di indagine del pubblico ministero
Art. 358. Attivita' di indagine del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
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