D.P.R. 447/1988
Art. 309 — Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7, con le forme previste dall'articolo 582. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291 comma 1. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 10. Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto (con l'art. 83, comma 9) la modifica dell'art. 309, comma 9.
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 309, commi 4 e 8-bis.
Sostituisce · 1
Inserisce · 1
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.