D.P.R. 447/1988
Art. 308 — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
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- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto (con l'art. 83, commi 4 e 9) la modifica dell'art. 308.
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