D.P.R. 447/1988
Art. 242 — Traduzione di documenti Trascrizione di nastri magnetofonici
Art. 242. Traduzione di documenti Trascrizione di nastri magnetofonici 1. Quando e' acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio' e' necessario alla sua comprensione. 2. Quando e' acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.