D.P.R. 447/1988
Art. 241 — Documenti falsi
Art. 241. Documenti falsi 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
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