D.P.R. 447/1988
Art. 238 — Verbali di prove di altri procedimenti
Art. 238. Verbali di prove di altri procedimenti 1. E' consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se le parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento ovvero di verbali di cui e' stata data lettura durante lo stesso. 2. E' consentita l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata. 3. E' comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. 4. I verbali di prova di cui non e' consentita l'acquisizione a norma dei commi precedenti possono essere utilizzati nel dibattimento ai fini delle contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.